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Bonus Barriere Architettoniche: come usarlo per le Porte da Interni e da Ingresso

In questo articolo ti spieghiamo come accedere al bonus barriere architettoniche 2023, e quali sono i requisiti fondamentali da rispettare per ottenere questo beneficio fiscale.

Bonus barriere architettoniche: cos’è e come funziona

Il bonus barriere architettoniche è un’agevolazione che si riferisce ai lavori finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, che sono un impedimento alla mobilità delle persone soggette a disabilità.

Il bonus dal 1° Gennaio 2022 è stato esteso fino al 31 Dicembre 2025, per garantire l’eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione della spesa totale al 75%.

Il bonus è rivolto all’abbattimento di ogni forma di ostacolo per persone disabili nelle parti comuni degli edifici, ma è concesso anche per edifici unifamiliari.

È un incentivo per la rimozione degli ostacoli alla mobilità, con attenzione particolare a persone con disabilità ed anziani.

La legge n. 234/2021, ovvero la legge di bilancio 2022, ha introdotto questa nuova agevolazione per la realizzazione di interventi utili all’eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche, in edifici già esistenti.

Disciplinato dall’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020, nel bonus barriere architettoniche del 75% viene dichiarato che: 

“Rientrano nell’agevolazione legata alla ristrutturazione edilizia le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. […]

Rientrano tra gli interventi agevolati con la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 quelli che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 […] 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”.

Il D.M. 236/89 attuativo della Legge definisce tutti i termini ed i concetti di applicazione. Esistono tre requisiti o livelli di qualità, cioè l’accessibilità, la visitabilità, e l’adattabilità dello spazio costruito (art.2 del DM 236/1989):

  • Accessibilità: ovvero la possibilità di raggiungere un edificio, pubblico o privato, e tutte le sue singole unità immobiliari e ambientali, potendo entrare in modo agevole e fruire di tutti gli spazi e le attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia;
  • Visitabilità: cioè la possibilità per le persone con ridotta capacità sia motoria, sia sensoriale, di poter accedere agli spazi comuni con almeno un servizio igienico per unità immobiliare;
  • Adattabilità: ovvero la possibilità di modificare lo spazio costruito con costi limitati, per renderlo completamente fruibile a tutte le persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Il D.M. 236/89 definisceper gli edifici e gli spazi privati anche i parametri tecnici e dimensionali, ovvero:

  • Le dimensioni minime delle porte;
  • La pendenza delle rampe pedonali;
  • Le caratteristiche delle scale;
  • Le dimensioni degli ascensori, e le casistiche della loro necessità;
  • Gli spazi necessari per la rotazione di una sedia a rotelle;
  • Le caratteristiche di un servizio igienico accessibile.

L’eliminazione delle barriere architettoniche consente una maggiore autonomia e fruibilità in sicurezza all’accesso a spazi privati e pubblici a persone con handicap e difficoltà motorie.

Sono considerate delle barriere architettoniche:

  • OSTACOLI FISICI FONTE DI DISAGIO PER LA MOBILITÀ di chi soprattutto ha una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente o temporanea;
  • OSTACOLI CHE LIMITANO O IMPEDISCONO IL SICURO E COMODO ACCESSO a parti, attrezzature e componenti;
  • LA MANCANZA DI ACCORGIMENTI E SEGNALAZIONI CHE CONSENTONO L’ORIENTAMENTO e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, per coloro che sono non vedenti, ipovedenti e sordi.

Per bonus barriere architettoniche si intende un detrazione del 75%, cioè un credito IRPEF diviso in 5 quote per un massimo di 5 anni del medesimo importo.

Il sostegno è soggetto a limiti di spesa, in base al tipo di edificio in cui vengono svolti i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

I limiti massimi di spesa sono:

  • 50.000€ per gli edifici unifamiliari o unità interne a edifici plurifamiliari indipendenti, che presentano uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000€ per ogni unità immobiliare presente in edifici composti da 2 ad 8 unità immobiliari;
  • 30.000€ per ogni unità immobiliare presente in edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il bonus barriere architettoniche può quindi essere richiesto per le spese volte alla rimozione delle barriere architettoniche in diverse tipologie di immobili, proprio per migliorare l’accessibilità degli edifici privati e dell’edilizia residenziale pubblica.

L’agevolazione è rivolta anche a chi svolge lavori di automazioni degli impianti degli edifici, ed anche per le spese di smaltimento o di bonifica nel momento in cui vengono sostituiti gli impianti.

L’obiettivo del bonus barriere architettoniche è quello di eliminare ogni tipo di ostacolo che impedisce il passaggio ai soggetti portatori di handicap, per facilitarne la mobilità.

Bonus barriere architettoniche: chi può accedere ed i requisiti

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione fino al 75% per consentire i lavori che agevolino la fruizione di arredi ed attrezzature eliminando gli ostacoli alla mobilità, ed è valido per cittadini, enti pubblici e privati fino al 2025.

Nella circolare n°23/E dell’Agenzia delle Entrate sono stati indicati i soggetti che possono accedere al bonus barriere architettoniche quali: “Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa”.

Quindi persone fisiche, condomini ed anche le imprese se rispettano i determinati requisiti per migliorare la mobilità delle persone con handicap in spazi comuni ed all’esterno degli edifici, possono richiedere il bonus del 75%.

L’agevolazione è dedicata a proprietari degli immobili o per chi ha un diritto su essi, che sostengono le spese e sono assoggettati all’imposta dell’IRPEF.

Il bonus barriere architettoniche è richiedibile per intervenire esclusivamente su edifici già esistenti, e questo significa che non può essere concesso se i lavori vengono realizzati nel momento in cui l’edificio è in costruzione. L’agevolazione non può essere richiesta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Possono quindi accedere al bonus solo coloro che svolgono interventi per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti, e nella detrazione vengono inclusi anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici, la loro sostituzione, lo smaltimento ed anche la bonifica dei materiali. 

È possibile includere anche interventi sugli ascensori, sui montacarichi, sugli strumenti di comunicazione, ed anche altre tecnologie sempre per migliorare e facilitare la mobilità.

Si può richiedere il bonus barriere architettoniche per installare ascensori, per installare le rampe inclinate per favorire l’accesso alle persone in carrozzina, o per piattaforme elevatrici ed altre tecnologie come la sistemazione di impianti elettrici e citofonici, ed anche lavori sui servizi igienici sempre per renderli accessibili ai portatori di handicap.

Da Gennaio 2023 per richiedere il bonus barriere architettoniche per i lavori di eliminazione delle barriere, è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale con una maggioranza favorevole ai lavori, che deve rappresentare 1/3 del valore millesimale dell’edificio, come per il superbonus 110%.

È possibile ricevere il bonus barriere architettoniche a spese sostenute con il metodo delle 5 quote annuali, presentando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, quindi si può accedere al bonus barriere architettoniche solo se si è contribuenti IRPEF, cioè se si versa l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, ed anche negli immobili di qualunque categoria catastale, per i titolari di partiva IVA ed i soggetti IRES.

Ci sono 3 modi per accedere al bonus barriere architettoniche:

  • Con lo SCONTO IN FATTURA applicato direttamente dall’azienda che effettua i lavori;
  • Con la CESSIONE DEL CREDITO a terzi, con un massimo di 3 cessioni;
  • Con le 5 QUOTE ANNUALI attraverso la dichiarazione dei redditi.

La cessione del credito è ancora disponibile per il bonus barriere architettoniche, perché non è un’agevolazione su cui il governo ha disposto un fermo alle cessioni.

Nonostante il Decreto 11 del 16 febbraio 2023 ha bloccato lo sconto in fattura, per il bonus barriere architettoniche è stata fatta un’eccezione, e per questo i contribuenti, che prendono in carico le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in luogo di utilizzo della detrazione spettante, possono optare anche per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, pari alla detrazione spettante. L’opzione dello sconto in fattura termina il 31 dicembre 2024, ed è sempre condizionata al consenso del fornitore.

In ogni caso è obbligatorio procedere con la presentazione del visto di conformità, e della certificazione della congruità delle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche.

Gli adempimenti sono obbligatori dopo l’introduzione del Decreto Antifrode, che prevede diverse misure per contenere atti illeciti e frode intorno ai bonus.

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile accedere anche ad altri bonus nelle opere di ristrutturazione.

Si può usufruire del Superbonus per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dal 1° Gennaio 2021, per favorire la mobilità interna ed esterna a persone con disabilità, se questi lavori siano congiunti ad interventi di isolamento termico delle superfici opache, o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, ovvero gli interventi trainanti.

Per gli interventi di ristrutturazione e edilizia, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir comma 1, lettera E, ed abbattimento delle barriere architettoniche è possibile accedere anche ai seguenti sgravi fiscali:

  • LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50%, su una spesa massima di 96.000 euro, nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • LA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%, su una spesa massima di 48.000 euro, dal 1° gennaio 2025.

Questi lavori devono essere sempre collegati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori e montacarichi, ed al bonus si aggiunge la detrazione IRPEF per la ristrutturazione edilizia dell’immobile, e la detrazione del 110% prevista per gli interventi trainati, solo se eseguiti con gli interventi definiti trainanti.

Sulla stessa spesa però non si può richiedere l’accesso a più forme di agevolazione, ma solo ad uno dei bonus previsti.

Bonus barriere architettoniche: richiederlo per porte ed infissi 

Il bonus barriere architettoniche è dedicato ai lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, ed all’automazione di tutto ciò che può risultare un ostacolo alla movimentazione. Le tipologie di intervento detraibili sono:

  • I lavori di edilizia per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Gli interventi di automazione degli impianti per eliminare gli ostacoli alla mobilità.

L’accessibilità, definita come fruibilità e praticità è migliorabile in modo adeguato anche con finestre, porte, arredi ed attrezzature con la sicurezza d’uso, e con prestazioni migliori in termini acustici e termici.

L’obiettivo del bonus barriere architettoniche è l’abbattimento degli ostacoli, ed anche quello di raggiungere un comfort termico ed acustico per una migliore vivibilità nelle abitazioni, per adattarsi alle esigenze che insorgono nel tempo.

Nel caso di una ristrutturazione edile, di una riqualifica energetica o di un intervento di miglioramento è possibile predisporre porte per interno e finestre fruibili e sicure, che oltre alla detrazione garantiscono un migliore utilizzo nel presente e nel futuro.

Sostituire porte e finestre in molti casi diventa indispensabile in presenza di persone con disabilità, per permettere loro di accedere ad ogni spazio con più facilità.

L’usabilità di alcune tipologie di serramenti già esistenti comporta numerosi ostacoli, ci sono delle finestre con maniglie a 1700 mm dal pavimento, o con telaio a terra di 40-50 mm che rende impossibile l’attraversamento delle persone disabili o anziani con mobilità ridotta agli arti inferiori.

Anche le porte possono presentarsi come ostacoli quando la dimensione di passaggio è limitata, o quando la doppia anta è difficile da aprire.

In merito il D.M. 236/89 cita: 

  • PORTE, ART. 4.1.1: “Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. […] Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. […] Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali. […] L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm)”;
  • INFISSI ESTERNI ART.4.1.3: “Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili, percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. […] L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm.100 e 130: consigliata 115 cm. […] Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. […] Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg.8”.

Quindi con il bonus barriere architettoniche è possibile effettuare lavori di sostituzione di:

  • MANIGLIE NON POSIZIONATE AD ALTEZZE ADEGUATE, per consentire una facile fruizione;
  • PORTE CHE HANNO TELAI INFERIORI CHE SUPERANO I LIMITI IMPOSTI, così da eliminare le barriere architettoniche;
  • TAPPARELLE E PERSIANE che possono essere movimentate ad un’altezza non comoda, per persone con mobilità ridotta o difficoltosa;
  • PORTE CON DIMENSIONI CHE NON CONSENTONO IL PASSAGGIO nel caso di utilizzo di carrozzine, o di altri strumenti di limitazione motoria;
  • INFISSI POSIZIONATI AD ALTEZZE TROPPO ELEVATE, o con forme che non consentono una facile accessibilità e fruizione.

Con le tecnologie moderne è possibile migliorare l’accessibilità, la movimentazione e la fruibilità di porte e finestre anche con l’ausilio della domotica.

Per poter usufruire del bonus barriere architettoniche per infissi e porte come visto, i prodotti devono soddisfare alcuni requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236.

È necessaria una relazione tecnica rilasciata da un tecnico specializzato ed abilitato, che deve attestare lo stato di fatto prima dell’intervento, e quello successivo a lavoro ultimato, per permettere di ottenere il bonus barriere architettoniche senza eventuali contestazioni successive.

Pail è a completa disposizione per la scelta e la realizzazione delle porte e degli infissi in regola con i requisiti imposti dal DM 266/89, con la nostra assistenza sempre pronta a soddisfare ogni richiesta, e chiarire ogni eventuale dubbio in merito.

Per avere maggiori informazioni sul bonus barriere architettoniche e per scegliere il modello di porta ed infisso in linea con i requisiti e le norme, puoi chiamare allo 0872 89211 o visitare il nostro sito www.pailporte.com!

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